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No ai voucher

L’art. 88 bis della Legge 24 aprile n.27 conferisce facoltà agli operatori turistici di rimborsare i servizi non erogati, causa corona virus, discrezionalmente a loro insindacabile parere, con voucher o con denaro. Ovviamente, il voucher resta lo strumento prediletto in quanto non comporta un effettivo esborso economico.

Questa disposizione legislativa, a nostro parere assolutamente illogica ed immotivata, ha generato una serie di innumerevoli proteste da parte dei Consumatori e delle Associazioni che tutelano i loro diritti in quanto non si è mai visto assegnare al debitore la facoltà esclusiva di scelta circa le modalità di un rimborso nei confronti del creditore.

A sostegno di questa tesi, il nostro Codice Civile all’art. 1463 dispone “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Oltretutto, tale tesi è riportata nel Codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011 all’art. 41, comma 4 “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

Persino la Legislazione Europea, che ha carattere prevalente rispetto alle norme nazionali, nella Direttiva UE 2015/2302, art. 12, comma 2, dispone “… il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

Della questione si è interessata anche l’Antitrust la quale, tenuto conto della posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020, evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i consumatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. Inoltre, sempre l’Antitrust ha preannunciato che “interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastante”.

Alla luce di quanto detto, la nostra Associazione intende promuovere ogni azione legale possibile al fine di far valere i diritti palesemente lesi dei Consumatori preso atto che, è in previsione, un prossimo emendamento legislativo che porrà rimedio alla paradossale situazione generata.

Qualora si voglia aderire all’iniziativa proposta, è sufficiente iscriversi alla nostra Associazione.

No ai voucher